venerdì 26 febbraio 2010

Ma D'Avanzo non va in prescrizione? Lodovico Festa

“David Mills è stato corrotto”.
Dice Giuseppe D’Avanzo sulla Repubblica (26 febbraio).
Chissà se D’Avanzo andrà mai in prescrizione. (l'Occidentale)

17 commenti:

Acchiappabufale ha detto...

La cosa più scandalosa della sentenza di prescrizione mills è l assoluta mancanza di rispetto della legge da parte del giudice :

Art. 129. codice procedura penale

Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.

1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.

2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta.

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Il punto è molto semplice :
il reato andava mandato in prescrizione e il cittadino non giudicato,
in quanto il giudice non può giudicare chi non è sotto sua giurisdizione ne il cittadino difendersi da accuse cui non potrà più rispondere .

Acchiappabufale ha detto...

GIULIO MILLS, DAVID ANDREOTTI
Benché il problema sia stucchevole, sia per la sua chiarezza, sia per le innumerevoli volte in cui è stato discusso, per la prescrizione riguardante David Mills è ricominciato il carosello di parole della sinistra. Essa vorrebbe dimostrare l’indimostrabile e cioè che:
La prescrizione corrisponde alla 1) affermazione della colpevolezza dell’imputato con la 2) esclusione della condanna.
In realtà essa corrisponde alla 1) affermazione della non-evidenza dell’innocenza dell’imputato con 2) estinzione dell’eventuale reato per il passaggio del tempo.
Al riguardo basta leggere l’art.129 comma 2 del codice di procedura penale, il quale statuisce: “Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta”, invece di applicare la prescrizione. Se invece applica la prescrizione se ne deduce che “dagli atti NON risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso”.
Infatti nella sua requisitoria il Procuratore Generale presso la Cassazione Gianfranco Cioni ha richiesto l’applicazione della prescrizione e non l’assoluzione con formula piena perché «Non vi sono i presupposti per il proscioglimento nel merito di Mills». “Nel merito”, per chi non è abituato al linguaggio dei giuristi, significa “nel caso specifico, considerando i fatti che ci sono noti”. Il procuratore ha dunque detto: “non posso chiedervi l’assoluzione di Mills perché non sono sicuro che sia innocente: dunque applicate la prescrizione”. Viceversa non avrebbe potuto dire “sono sicuro della colpevolezza di Mills ma voi proscioglietelo per la prescrizione” perché l’art.129 non prevede la dichiarazione di colpevolezza dell’imputato cui è applicata la prescrizione. Lo prevede solo un fantastico articolo del diritto processuale penale inventato dai vari giornalisti di sinistra, con alla testa D’Avanzo e Travaglio.
Al riguardo tutto è stato più ampiamente spiegato a proposito del processo a Giulio Andreotti (1) e chi vuole può trovare in quella sede più ampie argomentazioni giuridiche.
Qui si possono solo aggiungere alcuni corollari.
Quando si giunge alla prescrizione, prima di cercare l’eventuale colpa dell’imputato, bisogna constatare una non eventuale ma concreta ed evidente colpa dei giudici. La legge ha previsto la prescrizione affinché un cittadino non sia tenuto nell’ansia di una condanna, e di una grave lesione di immagine, per anni ed anni: dunque concede un ampio margine agli inquirenti e ai giudicanti, ma poi pone un termine ultimo. Se la magistratura non riesce ad arrivare ad una sentenza neanche approfittando di questo ampio margine, è essa la prima colpevole, non l’imputato.

Acchiappabufale ha detto...

Nel caso Mills la scorrettezza dei giudici – oggi sanzionata nientemeno che dalle Sezioni Unite della Cassazione, cioè con sentenza cui dovranno in futuro attenersi tutti i giudici in casi analoghi – è stata solare. Essi hanno voluto reputare – per spostare in avanti il momento della commissione del fatto, in modo che non si avesse la prescrizione – che il reato attribuito al Mills sarebbe stato commesso quando egli avrebbe cominciato ad utilizzare la somma che è stato asserito avrebbe ricevuto, e non quando Mills ha avuto la disponibilità del denaro o quando si è avuto l’eventuale accordo corruttivo. Sarebbe come se Tizio pagasse Caio, assessore comunale, per scavalcare gli altri in un appalto comunale, un anno dopo Caio cominciasse a spendere il denaro ricevuto per la corruzione e i magistrati dicessero che il termine per la prescrizione decorre da questo secondo momento. Un assurdo tale che il lettore normale, leggendo, si chiede se ha capito bene. E tuttavia su questa base si è avuto un processo Mills che è durato per anni, che è arrivato in Corte d’Appello ed ora in Cassazione.
E non è l’unica stranezza di questo processo. I magistrati di Milano hanno inventato un’ulteriore fattispecie giuridica, la “corruzione susseguente”. Nell’esempio di prima: Caio fa attribuire un determinato appalto a Tizio, che non vi ha diritto, e in seguito Tizio gli fa un regalo. Ora i casi sono due: o Tizio gli ha promesso il regalo, e si ha l’accordo corruttivo, momento da cui decorre la prescrizione; oppure Tizio non ha promesso niente a Caio e allora non si è avuta la corruzione. Ma questi semplici ragionamenti erano troppo difficili da capire, a Milano.
Gianni Pardo, giannipardo@libero.it
26 febbraio 2010
(1) http://pardonuovo.myblog.it/archive/2010/01/10/andreotti-mafioso-o-no.html

P.S. Il risarcimento che è stato imposto a Mills di versare somiglia moltissimo all'affermazione di colpevolezza di Andreotti per il tempo su cui operava la prescrizione: un contentino ai giudici dei precedenti gradi di giudizio, per non squalificarli clamorosamente.

Tuttavia sarebbe bello poter sperare che i giudici successivi non stravolgano la legge per salvare la faccia ai colleghi. Infatti, come si può essere obbligati a versare un risarcimento per un reato che lo stesso giudice non può affermare nel dispositivo? Se sbaglio, sono pronto a riconoscerlo.

Gianni Pardo

Anonimo ha detto...

Vi ricordo che:
La Cassazione ha confermato che Mills fu corrotto da Berlusconi, quindi è colpevole. Ma è passato troppo tempo dalla commissione del reato: 10 anni e 2 mesi per l’esattezza. E il reato di corruzione, grazie alla legge n. 251 del 2005 (cosiddetta ex Cirielli), ha oggi un termine prescrizionale di 10 anni (contro i vecchi 15). Dunque, Mills è stato giudicato colpevole di corruzione in atti giudiziari. La Cassazione ha confermato il fatto che Berlusconi corruppe Mills. Ma ha dovuto “salvarlo” perché il reato è ormai prescritto.

maurom ha detto...

Anonimo,
mi sembra che tu non voglia capire.
Leggiti i commenti di Acchiappa postati sopra la tua precisazione da manettaro.

Anonimo ha detto...

mauron non hai capito un c.... così come acchiappabufale che dovrebbe acchiappare solo le sue di bufale.

I casi 1 e 2 dell'art 129 fanno riferimento a:
"il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato"
mentre il "fatto" di Mills sussiste e come!!!

mauron io so leggere,
ma tu leggi e ascolti in giro?
Le mie fonti citate sono ben più autorevoli di Voi.

Acchiappabufale ha detto...

Mills non è stato dichiarato colpevole, ma il suo reato è stato dichiarato prescritto , quindi non punibile dalla legge .

Per esser chiari ,se " il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità" si dichiara la prescrizione , ma nella stessa
se risulta evidente l innocenza dell imputato si dichiara motivandola con sentenza di assoluzione.


Per fare un esempio semplice : arriva una multa e la notificazione viene dopo un certo periodo di tempo , il reato passa in prescrizione indipendentemente dal fatto che sia stato o no commesso il reato.

Questo se i giudici si "limitassero" applicare la legge.

La prescrizione non ha l obbligo di esser motivata, e in questo i giudici sono andati oltre i loro poteri,non condannandolo, ma dichiarando un cittadino colpevole di fatti andati in prescrizione , su cui loro non potevano giudicare e su qui lo stesso cittadino non poteva più difendersi.

questa la prima di una serie di scorretezze enumerate dal Pardo cui rimando.


Spero di esser stato abbastanza chiaro.

Anonimo ha detto...

Meditate gente meditate!!!

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/03/02/mills-assolto-al-tg-ordine-valuta.html

Basta poco a fraintendere, la mente umana è così labile.

Ma chi sei un avvocato?

Leggi qualcosa prima di parlare.

http://www.difesadellinformazione.com/ultime_notizie/155/mills-corrotto-da-berlusconi-ma-la-disinformazione-crea-l-assoluzione/

Acchiappabufale ha detto...

Veramente a fraintendere e a leggere male non sono io.


Il reato di Mills è stato dichiarato prescritto, quindi non punibile dalla legge .
Prescritto vuol dire prescritto , non giudicabile , nè colpevole nè innocente.

Il fatto che dei giudici si mettano a giudicare di un reato prescrittto è sconcertante,
in quanto 1 non possono giudicarlo e 2 non possono permettere all imputato di difendersi dalle accuse .

Altrettanto sconcertante che un avvocato parli di condanna e non di prescrizione , e neghi quello che è stato un abuiso di potere da parte dei giudici.

Acchiappabufale ha detto...

Per quanto riguarda la causa di risarcimento , riprendo questo intervento del magistrato Luigi Bitto dal Blog di Pardo.



Gentile Pardo,
il comportamento di Mills, che avrebbe reso in giudizio una dichiarazione falsa, avrebbe recato un danno al funzionamento della Giustizia in Italia, per il quale la Presidenza del Consiglio (entità astratta, che prescinde dal concreto titolare dell’incarico; bizantinismi, che si vedono soltanto in Italia) mediante l’Avvocatura dello Stato ha domandato un risarcimento pecuniario. La cassazione ha ritenuto il reato non punibile perché prescritto, ma comunque il fatto realmente accaduto e produttivo di responsabilità come illecito civile. E’ lo stesso comportamento cerchiobottista, già segnalato nella sentenza Andreotti, ma, in questo caso, molto più raffinato. Come diceva Lutero: iuristen, bösen Christen.
Cordiali saluti Luigi Bitto

Aggiungo questo commento. Seguendo il ragionamento del Consigliere Bitto, credo che la Cassazione dovrà motivare riguardo alla sussistenza del fatto, se pure non punibile. Infatti starebbe decidendo la causa civile incardinata con la costituzione di parte civile. E questo lo vedremo quando sarà pubblicata la motivazione, appunto. Diversamente avremmo una condanna ad un risarcimento senza motivazione.
Juristen, böse Christen significa: Giuristi, cattivi cristiani.
Gianni Pardo.

Anonimo ha detto...

Acchiappabufale ci sono delle incongruenze in quello che scrivi (o meglio che copi da altri).

Se la cassazione non giudica nel merito ma solo in diritto (non lo dico io ma è la base del diritto ) il fatto commesso dall'imputato Mills allora esiste, ed è stato commesso come hanno appurato i giudici di 1 e 2 grado.

La Cassazione non potendo entrare nel merito ha valutato in diritto e cioè che il reato è prescritto in quanto i giudici di 1 e 2 grado hanno dato una interpretazione sbagliata del momento di compimento del reato.

Si innesta in questo ragionamento quello che dice Bitto("La cassazione ha ritenuto il reato non punibile perché prescritto, ma comunque il fatto realmente accaduto e produttivo di responsabilità come illecito civile.")

Infatti non c'è reato perchè l'azione dei magistrati è fuori tempo ma i fatti sono stati commessi.

Su wikipedia potrai trovare che "
Il legislatore vieta di regola alla Corte di Cassazione la decisione nel merito, che resta riservata al giudice di primo e di secondo grado. Tuttavia seguendo il principio di economia processuale, ha proceduto a disciplinare la possibilità, per la Corte, di entrare nel merito della questione, evitando il giudizio di rinvio, qualora non sia necessario alcun tipo di attività istruttoria. Cioè quando il principio di diritto sia immediatamente applicabile alla fattispecie. Questo tipo di giudizio si configurerà qualora gli accertamenti di fatto, già svolti nei giudizi precedenti, siano sufficienti e pertinenti in relazione alla regola di diritto applicabile alla fattispecie."

Non c'è stato alcun rinvio

Per cui attenderemo le motivazioni tra circa 90gg.


"Non conoscevo Mills, lo giuro sui miei cinque figli. Se fosse vero, mi ritirerei dalla vita politica, lascerei l'Italia" (Il sole24ore. com; Ansa, 20 giugno 2008, ore 15,47)

non c'è che dire...poveri figli...


RP

Acchiappabufale ha detto...

Nessuno può dire che Mills è stato condannato.
Nemmeno il tg 1 può affermare il contrario , ovvero che è stato assolto.
Bisogna dire , correttamente, che è stato PROSCIOLTO.

In effetti prima ho fatto il ragionamento della multa : se dopo un periodo di tempo non mi viene contestata cade in prescrizione, indipendentemente dal fatto che io abbia o no commesso il reato.

Riprendo dal Blog di Pardo un intervento di Otello Lupacchini,
sostituto procuratore generale della repubblica presso la corte di appello di Roma, che spero serva a chiarire :

Estinzione del reato.

""Il giudice poi, sebbene carente dal potere di punire, allorchè dichiari l estinzione del reato per prescrizione, ha il dovere tuttavia, di pronunciare condanna, sia pure ai soli effetto civili,per i danni che dal reato siano derivati.
Questo però , non significa che la pronuncia di estinzione equivalga alla sentenza di condanna che , per dettato costituzionale , una volta definitiva consentuirebbe di considerare colpevole l autore del reato.
Anzi, sotto tale specifico profilo, ancora una volta, dal punto di vista dell effetto , dichiarazione di prescrizione e asssoluzione nel merito si equivalgono : sia a fronte dell una sia a fronte dell altra l imputato non potrà comunque esser considerato colpevole.""

Anonimo ha detto...

Nessuno può dire che Mills è stato condannato.

infatti io non ho mai parlato di questo, basta leggere

Nemmeno il tg 1 può affermare il contrario , ovvero che è stato assolto.
infatti il buon Minzolini lo sa che la gente che segue il tg non ha tempo di scendere nei particolari e da buon leccapiedi di B. scrive ciò che pare a lui e che non lo faccia muovere da quella poltrona giacchè il padrone è sempre B.

l'esempio della multa è sbagliata perchè dal tuo esempio nessuno è andato in giudizio a contestarla, nel caso mills ci sono 2 collegi giudicanti che hanno dichiarato che i fatti (e sottolineo i fatti) ESISTONO ossia i soldi per corrompere ci sono stati e sono passati dal corruttore al corrotto

e pensare che abbiamo un presidente del consiglio bugiardo e spergiuro"Non conoscevo Mills, lo giuro sui miei cinque figli. Se fosse vero, mi ritirerei dalla vita politica, lascerei l'Italia" (Il sole24ore. com; Ansa, 20 giugno 2008, ore 15,47)
RP

Acchiappabufale ha detto...

Partiamo da quello che hai detto tu :

Mills è stato giudicato colpevole di corruzione in atti giudiziari.La Cassazione ha confermato il fatto che Berlusconi corruppe Mills. Ma ha dovuto “salvarlo” perché il reato è ormai prescritto.

Più o meno dice l avv. Tomanelli

"La Cassazione ha confermato che Mills fu corrotto da Berlusconi, quindi è colpevole"


Forse non mi sono spiegato spiegato bene :

1 La cassazione , mandando in prescrizione il reato , non può giudicare un cittadino nè colpevole nè innocente.
Bisogna dire che ha prosciolto l imputato.


2 essendoci una costituzione di parte civile, il processo penale include un processo civile, e in base ad un ILLECITO CIVILE può essere imposto un risarcimento.


3 e riprendo l intervento di lupacchini :

""non significa che la pronuncia di estinzione EQUIVALGA alla sentenza di condanna che , per dettato costituzionale , una volta definitiva consentirebbe di considerare colpevole l autore del reato.
Anzi, sotto tale specifico profilo, ancora una volta, dal punto di vista dell effetto , dichiarazione di prescrizione e asssoluzione nel merito si equivalgono : sia a fronte dell una sia a fronte dell altra l imputato NON POTRA ESSER COMUNQUE CONSIDERATO COLPEVOLE.""

Mi auguro di esser stato chiaro,
non mi sembra così difficile da capire.

maurom ha detto...

RP,
non mi interessa tirare per le lunghe una polemica che, per me, non ha senso.
Ho già espresso la mia opinione in proposito e i fatti mi daranno ragione. Non capisco, però, per quale motivo Berlusconi sia considerato da te spergiuro.
Ammesso e non concesso che la corruzione ci sia stata, Mills ha sempre dichiarato che i dollari li aveva ricevuti da Bernasconi (morto nel frattempo).

Anonimo ha detto...

“Sono stato sentito più volte in indagini e processi che riguardavano Silvio Berlusconi e il Gruppo Fininvest e pur non avendo mai detto il falso ho tentato di proteggerlo nella massima misura possibile e di mantenere laddove possibile una certa riservatezza sulle operazioni che ho compito per lui. E' in questo quadro che nell'autunno del '99, Carlo Bernasconi (manager Fininvest, defunto, ndr), mi disse che Silvio Berlusconi a titolo di riconoscenza per il modo in cui ero riuscito a proteggerlo nel corso delle indagini giudiziarie e dei processi, aveva deciso di destinare a mio favore una somma di denaro. Cerco di ricordare le parole che usò Bernasconi per indicare chi aveva preso questa decisione all'interno della famiglia: ritengo che abbia usato l'espressione ‘il dottore’, che era il modo con cui abitualmente chiamava Silvio Berlusconi”.

Questa versione dei fatti Mills l'ha confermata nel complesso 11 volte. Invece pochi mesi dopo l'interrogatorio alla procura di Milano, ha ritrattato con una memoria ritenuta totalmente inattendibile dai giudici di ogni grado.

Anonimo ha detto...

Great post. Non vedo l'ora di leggere le prossime:).